Riconoscimento di sentenza straniera di divorzio – K. Mascia
TRIBUNALE DI MONZA, sez. IV, 11 aprile 2011, n. 1104 – Pres. Miele – Rel. De Giorgio
Separazione giudiziale – Sentenza di divorzio pronunciata in uno stato straniero – Condizioni di validità – Riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera in Italia – Rispetto dell’ordine pubblico ed accertamento dell’intollerabilità della convivenza e irreparabilità della crisi coniugale.
(L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 3, 32, 64; Reg. CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003, art. 3)
La sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale dell’Ucraina è valida ed efficacia in Italia ove siano rispettati tutti i requisiti richiesti dall’art. 64 della l. 31 maggio 1995, n. 218 e non sia contraria all’ordine pubblico. Dunque, ai fini del riconoscimento dell’efficacia della stessa, a nulla rileva la circostanza che il diritto straniero preveda che la sentenza di divorzio possa pronunciarsi prescindendo dallo stato di separazione personale dei coniugi, richiesta dal diritto italiano al fine di consentire loro di valutare la possibilità di tornare sui propri passi, ritenendosi sufficiente che il divorzio segua l’accertamento del venir meno della comunione tra i coniugi e dell’irreparabilità della crisi coniugale.
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Si propone il testo dell’Autorizzazione generale del Garante della Privacy relativo al “Differimento dell’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – 28 giugno 2012” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2012).
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Si propone il testo dell’Autorizzazione generale del Garante della Privacy relativo al “Differimento dell’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – 28 giugno 2012″ (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2012).
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Si pubblica il testo della riforma del lavoro Fornero approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del luglio 2012.
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Diritto di visita del genitore non affidatario – K. Mascia
TRIBUNALE DI NICOSIA, 22 aprile 2008 – Pres. Dagnino – Est. Sepe
Separazione consensuale – Diritto del minore alla bigenitorialità – Affidamento condiviso – Affidamento esclusivo – Interesse del minore – Modifica delle condizioni di separazione – Esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario – Collegamento in video – ripresa su internet.
(C.c. artt. 155, 155 bis, 155 ter; c.p.c art. 710; l. n. 54/2006)
Il diritto di visita spettante al genitore non affidatario può essere esercitato, nei riguardi dei propri figli minori collocati a distanza, ricorrendo a forme di collegamento in video – ripresa su internet. A tal fine, però, è necessario che lo stesso genitore metta a disposizione della propria prole, a sue spese, idonea apparecchiatura, sopportando i relativi costi di gestione del collegamento. Tale forma di comunicazione, pur se ammessa, non deve tuttavia essere intesa come sostitutiva della relazione fisica tra genitori e figli.
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