Riconoscimento di sentenza straniera di divorzio – K. Mascia
TRIBUNALE DI MONZA, sez. IV, 11 aprile 2011, n. 1104 – Pres. Miele – Rel. De Giorgio
Separazione giudiziale – Sentenza di divorzio pronunciata in uno stato straniero – Condizioni di validità – Riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera in Italia – Rispetto dell’ordine pubblico ed accertamento dell’intollerabilità della convivenza e irreparabilità della crisi coniugale.
(L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 3, 32, 64; Reg. CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003, art. 3)
La sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale dell’Ucraina è valida ed efficacia in Italia ove siano rispettati tutti i requisiti richiesti dall’art. 64 della l. 31 maggio 1995, n. 218 e non sia contraria all’ordine pubblico. Dunque, ai fini del riconoscimento dell’efficacia della stessa, a nulla rileva la circostanza che il diritto straniero preveda che la sentenza di divorzio possa pronunciarsi prescindendo dallo stato di separazione personale dei coniugi, richiesta dal diritto italiano al fine di consentire loro di valutare la possibilità di tornare sui propri passi, ritenendosi sufficiente che il divorzio segua l’accertamento del venir meno della comunione tra i coniugi e dell’irreparabilità della crisi coniugale.
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