La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata con sentenza del 1 agosto 2012, n. 13797, soffermandosi, in particolare, sulla sanzione disciplinare irrogata a un avvocato per aver violato l’art. 38 L.P. in riferimento all’art. 49 ed all’art. 22 del Codice Deontologico Forense. Tali disposizioni sanciscono quanto segue:
Art. 22 – Rapporto di colleganza.
L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
III. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Art. 49 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
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