• 06 44233388 | 0824 967757
  • info@masciaeassociati.it

Circolare 9/2012 – Dip. funz. pubbl. (Pres. Cons. Min.) – Linee guida in materia di mediazione

Circolare 9/2012 – Dip. funz. pubbl. (Pres. Cons. Min.) – Linee guida in materia di mediazione

Con la circolare n. 9 del 10 agosto 2012 (Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali), il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, fornisce delle linee-guida in materia di mediazione nelle controversie civile e commerciali ex D.lgs. 28/2010, rubricato “Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

La circolare richiama, oltre alla normativa nazionale, anche la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

Nel dettaglio, si afferma che nelle diverse fonti normative richiamate non vi siano disposizioni che escludono le pubbliche amministrazioni dall’ambito di applicazione della disciplina introdotta, e si richiama l’art. 1, comma 2, della citata Direttiva, a mente della quale “Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)“, argomentando dunque che rientrano nel novero delle controversie disciplinate dal D.lgs. 28/2010 quelle che implichino la responsabilità della P.A. per atti di natura non autoritativa.

Nel concetto di ‘controversia’, come chiarito nella circolare, rientrano sia la crisi di cooperazione tra privati, sia quelle tra privati e pubbliche amministrazioni che agiscono iure privatorum. La controversia ovviamente deve avere ad oggetto diritti disponibili delle parti in lite, come espressamente definito dall’arrt. 2, D.lgs. 28/2010.

Particolare rilievo viene dato anche alla rappresentanza dell’amministrazione in mediazione, fermo restando il riferimento al ruolo dell’Avvocatura dello Stato, che spetta al Dirigente dell’Ufficio dirigenziale generale competente sulla materia oggetto di mediazione, ovvero ad altro dirigente a tal fine delegato. Si parla poi della possibilità di delegare tale funzioni anche a dipendenti di qualifica non dirigenziale che siano dotati di comprovata e particolare competenza ed esperienza nella materia del contenzioso e in quella a cui afferisce la controversia. Anche sul punto si rimanda al testo della circolare.

Per approfondire ogni profilo applicativo e contenutistico, cliccare sul link seguente (documento tratto dal sito ministeriale ufficiale): Circolare 9/2012.

Alberto Mascia

Invia il messaggio

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.