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Archivio annuale2013

Legge e avvocati

Il ‘Decreto fare’ entra in vigore

Si propone in lettura il testo definitivo del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, conosciuto come ‘Decreto Fare’, che è stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50.

Il suddetto decreto legge entra in vigore oggi, 22 giugno 2013.

Per consultare il testo del decreto legge 69/2013 nel testo ufficiale presente sul sito della gazzetta ufficiale, clicca sul link di seguito indicato: Decreto 69/2013.

 

Testo aggiornato del D.lgs. 28/2010 (come modificato da Corte cost. 272/2012 e Decreto ‘del fare’)

Si propone in lettura il testo del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali -, come modificato dalle previsioni della Corte costituzionale, contenute nella sentenza n. 272/2012, e dal Decreto legge ‘del fare’ approvato dal Consiglio dei ministri in data 15 Giugno 2013.

Per visionare il testo, clicca sul link che segue: Decreto 28/2010 modificato

Alberto Mascia – Mediazione e giustizia, le previsioni del “Decreto Fare”

Si propongono in lettura le NORME RECANTI MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE contenute nel testo non definitivo del cd. Decreto-Legge Fare approvato dal Consiglio dei ministri in data 15 Giugno 2013.

Nella versione non ancora definitiva del testo del “Decreto Fare”, spicca la parte relativa all’istituto della mediazione civile e commerciale, a cui viene dedicato un capo intero (VIII). Le principali novità, che tanto hanno infuocato il clima di questo periodo che va dalla sentenza della Corte Costituzionale all’approvazione del suddetto decreto, interessano alcuni punti:

  • reintroduzione dell’obbligo di informazione da parte dell’avvocato nei confronti del proprio assistito dei casi in cui l’esperimento del tentativo di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale”;
  • reintroduzione dell’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, nelle dispute “in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”;
  • previsione, sul modello dell’invito del giudice a procedere alla mediazione (cd. mediazione delegata, di un potere di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, nel qual caso l’esperimento dello stesso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; completa la previsione l’indicazione nel provvedimento relativo alla mediazione delegata dell’organismo di mediazione;
  • riduzione da quattro a tre mesi per la durata massima del procedimento di mediazione;
  • fissazione, entro trenta giorni dal deposito della domenda di avvio del procedimento di mediazione (non c’è più il riferimento ai 15 giorni), di un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica insieme alle parti quali sono le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (tale prassi era già utilizzata da diversi organismi in una fase però preventiva rispetto al deposito della domanda, come momento informale di tipo informativo e conoscitivo); si tratta, dunque, di un procedimento che si instaura davvero a livello operativo e prosegue solo sulla comune volontà e consenso delle parti interessate;
  • reintroduzione della previsione relativa alla ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, valutabile dal giudice ex art. 116, comma 2, c.p.c., nonchè della condanna della parte costituita in giudizio, che non ha partecipato in modo ingiustificato alla mediazione, nei casi di cui all’intero art. 5 (che comprende i casi di tentativo obbligatorio, i casi di mediazione delegata e i casi di mediazione attivata per effetto di clausola), al pagamento di una somma all’entrata del bilancio dello Stato, di ammontari pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
  • introduzione della previsione relativa alla sottoscrizione del verbale di accordo da parte degli avvocati che assistono tutte le parti, nella parte relativa all’omologa dello stesso, che va chiesta su istanza di parte e previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge (non contrarietà all’ordine pubblico o a norme imperative, nonchè accertata regolarità formale), con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo;
  • reintroduzione dell’informativa relativa alle spese processuali, di cui all’art. 13, d.lgs. 28/2010, e quindi anche del testo di tale disposizione, come formulato, slvo piccole integrazioni, prima delle modifiche intervenute con la sentenza della Corte Costituzionale;
  • reintroduzione delle previsioni in tema di riduzioni minime delle tariffe per le ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità, ovvero è delegata dal giudice;
  • reintroduzione dell’ipotesi di ammissione alla cd. mediazione gratuita, in tutte quelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità o è demandata dal giudice, purchè la parte proponente sia nelle condizioni previste per legge per essere ammessi al gratuito patrocinio;
  • determinazione preventiva dell’importo massimo delle tariffe dovute da ogni parte nell’ipotesi di mancato accordo tra le stesse, successivo al primo incontro di programmazione, in base al valore della controversia e allo scaglione di riferimento;
  • introduzione all’art. 16, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 della seguente previsione: “Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”.

Un intervento contenuto in 80 norme, che hanno avuto nell’immediatezza della loro approvazione, letture discordanti, entusiastiche e critiche, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esse rappresentati, concernenti l’amministrazione del sistema giustizia e l’esigenza di puntare a una giustizia che tuteli davvero le richieste e le istanze della collettività.

Volgendo lo sguardo al più ampio fenomeno della giustizia, sono ai più note le numerose zone d’ombra che interessano da anni il sistema italiano, stretto com’è tra l’esigenza di garantire una giustizia che sia davvero efficace ed effettiva, una durata breve e ragionevole dei processi che sia in linea con i tempi della giustizia negli altri stati europei, e una necessità forte di consentire alla collettività di scegliere in modo responsabile e informato con quali mezzi tutelare i propri interessi in gioco.

Chiarezza nell’informazione, responsabilità nella scelta, etica nel modo di agire, rispetto nei confronti di chi vive disagi. Sembrano queste le quattro parole chiave che possono e devono accompagnare ogni approccio operativo che interessi da vicino la collettività e tutti i potenziali destinatari, o meglio fruitori, del sistema giustizia.

Un giustizia ancora lontana dall’essere snella, celere, attenta a chi vuole essere accolto, ascoltato e tutelato nei propri disagi e necessità, nei propri interessi e aspettative, nei propri diritti e richieste. Ancora oggi si rincorrono le battute provenienti dagli ambienti più disparati che guardano alla giustizia, al pari della politica, come a un anello debole del Paese Italia, un anello costoso dal colore sbiadito, poco apprezzato da occhi esterni, ormai fuori mercato. Critiche del tutto legittime, visti i numeri desolanti che sono dati oggettivi e non menzogne o prese di posizione soggettiva. Una giustizia in cui sembrano vigere regole non in grado di soddisfare gli interessi della collettività, in cui si è lontani anni luce da un approccio funzionante, sul monito comunitario del ‘better access to justice‘ e dell’accesso a più porte da proporre in un Paese che ambisca a definirsi moderno. Giustizia e modernità, giustizia ed efficienza, giustizia e funzionalità. Binomi che diventano sempre più spesso ossimori.

La giustizia è da troppo tempo dominata da logiche del momento. Partendo da una percezione fatta come comune cittadino, osservatore e professionista del settore, sembra che ci si appassioni alle tematiche della giustizia solo quando si tratti di fare scelte eclatanti e impressionare le folle. La giustizia non può e non deve essere tutto questo, non può e non deve vivere di momenti, di umori, di stati d’animo, non è un elettroencefalogramma piatto in attesa di miracoli. Non può e non deve impressionare, a quello pensano i prestigiatori nelle tende di un circo, ma può e deve testimoniare la propria presenza con convinzione e costanza, perchè convinte e costanti devono essere le risposte da dare a chi soffre per una ingiustizia patita per altrui responsabilità (sul punto urge una riflessione seria sulla responsabilità in capo a giudici/magistrati), a chi patisce per un processo durato secoli (rispetto alla complessità della materia), a chi è coinvolto nella logica del ‘tira e molla’ promossa da chi approfitta dell’assenza di filtri importanti preventivi (se non in specifiche ipotesi) per dilazionare i propri torti, se mai verranno pagati, e sfidare ogni buon senso e rispetto.

Una giustizia che non sia monopolio di improvvisati impreparati fuori dalle aule dei tribunali, ma nemmeno monopolio di logiche prettamente giuridiche e atavicamente avversariali di corti, luoghi entrambi poco deputati a dare effettività alle richieste di giustizia e prima ancora ad accogliere le istanze di mutamento del modo di agire e porsi dinanzi a un problema, un conflitto, una criticità. A volte sembra che tutto possa essere gestito come una questione di tipo organizzativo, quando invece il problema è innanzitutto culturale, mentale, comportamentale.

Una chiosa finale sembra doverosa.

Per decollare, lo strumento della mediazione non ha bisogno nè di mode, nè di entusiasmi fasulli e inconsistenti, nè di illusioni, nè di copertine, nè tantomeno di promesse che non affrontano i veri problemi. Non ha nemmeno bisogno di compromessi che possono sminuire la qualità di un servizio al costo di catturare il consenso di chi dissente. Se un compromesso deve essere fatto, non deve pregiudicare la formazione e preparazione seria di chi deve gestire tali procedimenti, con la dovuta preparazione, con la dovuta esperienza, evidentemente non soltanto ‘di materia’. In caso contrario, si corre il rischio di disperdere quella necessaria qualità che diventa l’unico baluardo irrinunciabile per tutelare un accesso ampio, diversificato, effettivo e funzionante alla giustizia. Fomarsi serve a tutti ed è utile per tutti, anche per coloro che da anni navigano tra le intemperie del sistema giustizia, qualunque ruolo occupino, assistenti, difensori, consulenti. Serve per aprirsi a un mutamento, per rafforzare una convinzione, per predisporsi ad azioni concrete, per contribuire a migliorare l’amministrazione della giustizia, per fornire al meglio la propria ricchezza esperienziale e gestionale al servizio degli altri. Una formazione che dovrebbe avere connotati di uniformità in un più ampio quadro di riferimento comunitario, non essere accantonata in alcuni casi e essere prescritta in altri, come se si decidesse di lasciar fumare alcuni mentre si sanzionano altri.

Ogni commento ulteriore sul punto sarebbe quanto mai necessario, ma in questa sede superfluo.

Parlare di una giustizia funzionale, efficiente, moderna, snella, economicamente sostenibile, alla portata di tutti, significa preparare il terreno e farsi attori di un mutamento più ampio e consapevole, che veda coinvolti tutti, dalle scuole alle istituzioni, dalla collettività ai professionisti che devono inscenare una nuova stagione nella gestione delle relazioni e dei conflitti, dai programmi formativi di qualità alla percezione di un reale valore aggiunto che la mediazione può offrire, tanto a livello informativo, quanto applicativo. Senza questi passaggi, tutti importanti, tutti necessari, che sono momenti imprescindibili di un percorso temporale più ampio, si corre il rischio di agire coprendo le buche esistenti con rattoppi, senza pensare a mettere fondamenta solide e utilizzare materiale di qualità. Senza questi passaggi si corre il rischio di spendere fiumi di paroloni e titoloni, senza che dietro ci sia il sostegno di una profonda convinzione di fare qualcosa di realmente significativo.

Lettera di risposta del Vice-presidente C.S.M. Vietti ad A.P.M. sulle tematiche della mediazione

Si propone in lettura la risposta del Vice-Presidente del CSM Vietti alla lettera a lui indirizzata in data 16 maggio 2013 da parte dell’Associazione senza scopo di lucro APM (Avvocati Per la Mediazione). Il confronto tra APM e CSM, l’ultimo incontro si è tenuto lo scorso 20 maggio 2013, fa seguito a tutta una serie di incontri già tenuti e finalizzati a aprire un dibattito chiaro, trasparente e diretto sulle tematiche legate alla mediazione all’interno del nostro Paese. La strada da seguire è quella di far attecchire su tutto il territorio nazionale una cultura della mediazione in modo radicale e strutturato, seguendo le orme e l’esperienza di moltissimi paesi europei. Una cultura che abbisogna di cambiamenti significativi tanto sotto il profilo educativo e formativo, quanto sotto quello dell’applicazione concreta e mirata dell’istituto.

Non è la prima volta che l’associazione APM, sempre attenta alle esigenze legate al mondo della giustizia e alla necessità di effettuare mutamenti significativi nel modo di approcciarsi alla gestione dei conflitti, si rivolge alle massime cariche dello Stato e propone momenti di confronto nella comune direzione di costruire, programmare e realizzare iniziative e progetti utili all’intera collettività.

Per visionare la risposta del Vice-Presidente CSM Vietti ad APM, clicca qui.

Risoluzione Parlamento europeo 12 marzo 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori

Si propone in calce la lettura della Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD)) e della Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell’adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori).

Testo della Risoluzione e della Posizione del Parlamento europeo.