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Archivio mensileFebbraio 2014

Legge e avvocati

Nuovo Codice deontologico forense – il cittadino prima di tutto

Lo scorso 19 febbraio è stato presentato ai presidenti dei Consigli dell’Ordine e delle altre componenti dell’Avvocatura il nuovo codice deontologico forense. Il Presidente Guido Alpa si è rivolto a tutti con l’auspicio che “con il nuovo codice deontologico, moderno ed aggiornato, configuriamo l’Avvocato del nuovo millennio a fianco dei cittadini, delle imprese, degli organismi intermedi, con le sue capacità di assistenza e soprattutto di consiglio”.

Il testo del nuovo codice deontologico forense è aggiornato secondo le previsione del nuovo ordinamento forense (legge n. 247/2014).

Tra le principali novità, viene all’attenzione la tipizzazione degli illeciti disciplinari e l’espressa indicazioni delle relative sanzioni, attraverso un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in base alle maggiore o minore gravità del fatto oggetto di contestazione. Tale Codice entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Qui di seguito si propone in lettura il testo completo del Codice: Codice deontologico forense 2014

Mediazione tributaria: le novità della circolare Ag. Entrate N. 1/E del 12 febbraio 2014

Con la circolare N. 1/E del 12 febbraio 2014 (rubricata “Mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Chiarimenti e istruzioni operative“), l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di Mediazione tributaria, fornendo tutta una serie di indicazioni importanti per una lettura aggiornata delle disposizioni in materia.

Come ricordato nella Circolare, l’art. 1, comma 611, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)“), ha apportato modifiche significative alla disciplina della c.d. mediazione tributaria (di cui all’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

In particolare, si evidenzia, per effetto di tali modifiche, ci sono le seguenti novità:

  • la presentazione del reclamo (anche definita ‘istanza di mediazione’ o, ‘istanza’) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
  • la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi per legge, in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
  • si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
  • la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

Si precisa, nel testo, che la circolare N. 1/E si coordina con quella precedentemente adottata dall’Agenzia delle Entrate in data 19 marzo 2012, n. 9/E, avente ad oggetto proprio la mediazione tributaria, la quale la completa nel contenuto.

Tornando alla circolare N. 1/E del 2014, vengono presi in esame alcuni punti che è bene riportare in estrema sintesi per completezza operativa:

  • Entrata in vigore – Il citato art. 1, comma 611, lett. b), legge n. 147/2013, prevede che “Le modifiche (…) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge”, vale a dire a partire dal 2 marzo 2014 (in nota si chiarisce che più precisamente rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario della stessa. Nel caso diatto notificato a mezzo posta anteriormente al 2 marzo 2014, ma ricevuto dal contribuente a decorrere da tale data, si applicano le nuove norme sulla mediazione). Conformemente a quanto già precisato al punto 1.5 della circolare n. 9/E del 2012, per “atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge” si intendono quegli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014. Pertanto le istanze presentate avverso gli atti notificati al contribuente a partire da tale data sono regolamentate dalle nuove disposizioni, così come le istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso; al contrario, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente alla data suindicata, così come anche alle istanze relative ai rifiuti taciti per i quali, alla predetta data, sia già decorso il termine di 90 giorni dallapresentazione dell’istanza di rimborso (per le quali restano vigenti anche i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2012). Va inoltre precisato che l’istituto della mediazione tributaria non si applica alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 31 marzo 2012, era già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.
  • Improcedibilità del ricorso – L’art. 1, comma 611, L. 147/2013, prevede che la presentazione del reclamo sia condizione di procedibilità del ricorso (e non di ammissibilità come era previsto in precedenza dal comma 2, art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992). Prosegue la norma: “In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”. Alla presentazione dell’istanza, si attiva dunque il procedimento di mediazione che deve essere esaurito nel termine di 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell’Ufficio e si evidenzia che il ricorso depositato dal contribuente in Commissione tributaria prima del decorso del predetto termine di 90 giorni è improcedibile (si precisa inoltre che qualora il contenuto del reclamo non contenga una proposta di mediazione, non si differenzia sostanzialmente da quello del ricorso). Ove non venga adottato un provvedimento di accoglimento totale o formalizzato un accordo di mediazione, decorso il predetto termine, l’istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi 30 giorni.

Per tutti gli altri profili operativi ed applicativi, si rimanda alla lettura delle Circolari citate nel testo, ai link che seguono:

 

Consiglio di Stato e mediazione: no alla sospensione del DM 180/2010, si al rinvio al Tar

La mediazione finalizzata alla conciliazione è stata recentemente oggetto di una pronuncia da parte del Consiglio di Stato, sez. IV, il quale con ordinanza n. 607/2014 ha avuto modo di prendere in esame specifici profili legati al DM 180/2010 (rubricato ‘Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010′).

Sono circolate e circolano informazioni in merito alla presunta sospensione della mediazione obbligatoria, le quali non possono essere proposte e accolte con sufficienza e approssimazione, ma richiedono chiarezza e trasparenza, che si cerca di fare nei brevi punti di seguito indicati, al fine di evidenziare come, allo stato attuale, il ricorso al tentativo obbligatorio di mediazione resti pienamente operativo.

La pronuncia 607/2014 segue a un ricorso depositato nell’ormai lontano 2010 dinanzi al Tar Lazio.

In pillole questo l’iter di quanto finora accaduto.

Si parte con un ricorso (registro generale 10937 del 2010) presentato dall’OUA (Organismo Unitario Avvocatura) e da altri Consigli dell’Ordine, contro il Ministero della Giustizia, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del citato decreto 180/2010.

Il Tar Lazio, con ordinanza n. 4872/2013, così statuiva:

(……)

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta con i mezzi aggiunti;

Ritenuta, in particolare, per un verso, l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso, per altro verso, la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito;

Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Respinge la suindicata domanda incidentale”.

Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso in appello (registro generale 544 del 2014) dalla parte soccombente (OUA) per la riforma  dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 4872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

Il Consiglio di Stato, con la citata ordinanza n. 607/2014, ha avuto modo di determinare quanto segue:

(……)

considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”.

Orbene, per completezza, va ricordato che il menzionato art. 55, comma 10, cod. proc. amm., stabilisce quanto segue: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito“.

In conclusione. Il rinvio oprato dal Consiglio di Stato al TAR per l’esame del merito della controversia è l’unica certezza che si può evidenziare in tale sede e l’unica informazione corretta da fornire, oltre alla mancata sospensione del DM 180/2010 e alla piena operatività, in data odierna, del tentativo obbligatorio di mediazione.