Si propone il testo dell’Autorizzazione generale del Garante della Privacy relativo al “Differimento dell’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – 28 giugno 2012” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2012).
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Si propone il testo dell’Autorizzazione generale del Garante della Privacy relativo al “Differimento dell’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – 28 giugno 2012″ (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2012).
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Si pubblica il testo della riforma del lavoro Fornero approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del luglio 2012.
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Diritto di visita del genitore non affidatario – K. Mascia
TRIBUNALE DI NICOSIA, 22 aprile 2008 – Pres. Dagnino – Est. Sepe
Separazione consensuale – Diritto del minore alla bigenitorialità – Affidamento condiviso – Affidamento esclusivo – Interesse del minore – Modifica delle condizioni di separazione – Esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario – Collegamento in video – ripresa su internet.
(C.c. artt. 155, 155 bis, 155 ter; c.p.c art. 710; l. n. 54/2006)
Il diritto di visita spettante al genitore non affidatario può essere esercitato, nei riguardi dei propri figli minori collocati a distanza, ricorrendo a forme di collegamento in video – ripresa su internet. A tal fine, però, è necessario che lo stesso genitore metta a disposizione della propria prole, a sue spese, idonea apparecchiatura, sopportando i relativi costi di gestione del collegamento. Tale forma di comunicazione, pur se ammessa, non deve tuttavia essere intesa come sostitutiva della relazione fisica tra genitori e figli.
(…)
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La mediazione finalizzata alla conciliazione, strumento di definizione amichevole e stragiudiziale delle controversie è compiutamente inquadrata in una più ampia manovra di riforma dell’intero sistema giustizia. Sin dalle prime esperienze legislative in tema di conciliazione-mediazione, si è cercato di puntare alla ricerca di professionalità, efficienza e qualità del servizio di definizione stragiudiziale delle dispute, al fine di offrire alla collettività, enti, associazioni, imprese, strumenti più agili, economici e partecipativi del giudizio.
Il legislatore prima, in chiave di stesura dei testi di legge, e il Ministero della Giustizia poi, in chiave di adozione di atti attuativi delle riforme legislative, sono stati costantemente e concordemente impegnati nella ricerca di quella qualità e professionalità imprescindibile per ogni servizio di mediazione e gestione stragiudiziale dei conflitti.
Dalla legge delega 69/2009 (art. 60) al decreto legislativo 28/2010, fino a giungere al Regolamento di attuazione (D.M. 180/2010) e alle recenti modifiche allo stesso contenute nel D.M. 6 luglio 2011, n. 145; la mediazione ha accolto l’importante sfida di ampliare concretamente e in modo efficiente i canali di accesso alla giustizia, sul monito comunitario del better access to justice.
Le principali novità in materia riguardano tanto le previsioni del decreto legislativo 28/2010, per la parte più operativa e gestionale, quanto quelle contenute nel decreto ministeriale 180/2010 – come recentemente integrato e corretto -, per la parte più organizzativa e burocratica. Entrambi i documenti hanno portato al movimento della mediazione finalizzata alla conciliazione un rilevante contributo.
Sotto il profilo strutturale, l’importanza di un servizio di mediazione è evidenziata sia dal punto di vista soggettivo, sia di quello oggettivo. Per quanto attiene al primo profilo, assumono particolare rilievo la figura del mediatore, gli organismi di mediazione, le parti e i rispettivi assistenti, il Responsabile del Registro e il Responsabile dell’Organismo di Mediazione. Con riferimento al secondo, vengono in esame innanzitutto le materie di cui si occupa il decreto 28/2010, il Regolamento di mediazione, il Codice etico dell’organismo di mediazione, le clausole di mediazione e le indennità del procedimento, la riservatezza, tutti quei criteri per l’iscrizione degli Organismi nel Registro, nonché ogni altro profilo necessario per definire, soprattutto agli occhi del Ministero della Giustizia, la funzionalità del servizio di mediazione.
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