Il 2 luglio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione del 01 luglio 2015 relativo alle modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
Ai sensi dell’art. 10 del predetto Regolamento di esecuzione, lo stesso entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.
Si propone la lettura e consultazione di entrambi i Regolamenti, ai link che seguono:
‘Persone e non numeri: riflessione sulla giustizia tra evoluzione, involuzione e rivoluzione’ (in corso di pubblicazione su Nuova Giustizia Civile, 2015, n. 1)
Avv. Alberto Mascia – ADR, Mediatore professionista, Formatore e Responsabile scientifico
“La giustizia nei confronti dell’individuo, fosse anche il più umile,è tutto. Il resto viene dopo” Gandhi
Di seguito un estratto dell’articolo (per visionare l’articolo completo clicca qui: Giustizia.Mascia)
Le recenti novità in tema di degiurisdizionalizzazione e definizione dell’arretrato del processo civile1, al pari di ogni manovra sulla giustizia costruita tra affanni e corse dell’ultim’ora, forniscono l’occasione per fermarsi e riflettere, dentro e fuori il contesto normativo, sulle attuali condizioni di salute del nostro ‘sistema giustizia’.
Si guardi alla serie infinita e inarrestabile di norme, principi, richiami, rinvii, modifiche, integrazioni, correzioni. Si pensi a un modo di ragionare articolato e labirintico, che sembra pervadere le singole riforme proposte e attuate, spesso poi annullate ovvero stravolte. Si ponga l’attenzione su un legislatore che sembra collazionare testi slegati alle tematiche di volta in volta prese in esame, inserendo delle pezze per tamponare vuoti di tutela o mancanze di previsioni piuttosto che articolando un pensiero chiaro, omogeneo ed efficace. Si prenda in esame, infine, un atteggiamento culturale collettivo, fortemente orientato a una protezione di ciò che è ‘proprio’, scarsamente aperto e dinamico, non attratto dalla ricchezza insita nella diversità, poco incline alla creazione, valorizzazione e condivisione di comportamenti virtuosi. Un atteggiamento che appartiene a molte persone e molti professionisti. I numeri, quelli legati alle litigiosità, ai procedimenti pendenti, ai rapporti umani e professionali rovinati, ci dicono questo e molto altro.
Vivere e parlare di giustizia è diventato, nel corso degli anni e per molti aspetti, e forse è sempre stato, un esercizio squisitamente tecnico-giuridico ovvero tecnico-politico, maneggiato da esperti o pseudo tali, aspiranti politici ovvero politici di professione, logorato e appesantito in modo crescente da eccessi, cerimonialità, illogicità. Scrivere sulla giustizia è come scrivere formule segrete, inaccessibili a chi dovrà leggere, capire, rispettare .
Una involuzione sempre meno silenziosa dentro una apparente e sbandierata evoluzione del sistema Paese, formale, di facciata, quasi mai percepita dal ‘comune sentire’, quasi mai concreta, meramente ancorata a numeri di norme presentate, provvedimenti approvati, riforme varate, sul presupposto che “melius abundare quam deficere”. Tutto ciò, però, ha poco o nulla a che vedere con ciò che ‘giustizia’ dovrebbe significare, nella propria radice. Essere sinonimo di educazione, rispetto, civiltà, onestà, legalità, correttezza, moralità, coscienziosità. E molto altro.
Involuzione e non evoluzione. Non semplicemente una questione terminologica. Se per il professionista del settore giuridico non è quasi mai agevole districarsi tra le mille ragnatele del sistema giustizia, per il comune cittadino, naturale fruitore e perno dell’intero sistema, è a dir poco proibitivo cercare di capire il significato e la logica di ogni intervento realizzato. Nella mente di una persona mediamente sensibile alla salute della giustizia, la stessa appare più come un albero marcio, continuamente e caoticamente potato nella speranza che radici, tronco e rami risplendano di linfa nuova, piuttosto che come uno spazio in cui gli interessi legati al vivere quotidiano, fatto di educazione, cultura, relazione, intelligenza, scambio, sinergia, diversità, realizzazione, crescita, sviluppo, arricchimento, possano avere una propria voce reale.
(….)
LA NEGOZIAZIONE COME CONOSCENZA E COMPRENSIONE DI SÈ E DELL’ALTRO: DAL PARTICOLARE AL GLOBALE in La nuova giustizia civile (2014), anno 1 – n. 4, pp. 69-74
di Alberto Mascia (Avvocato, mediatore professionista, responsabile scientifico presso enti di formazione, formatore, Vice-Presidente APM – Avvocati Per la Mediazione)
Più di 2000 anni fa, Plutarco, in una delle sue tante opere che hanno segnato intere epoche (i Moralia), affermava “Le persone sagge, allo stesso modo delle api, che producono il miele dal timo nonostante esso sia molto aspro e secco, dagli avvenimenti sgradevoli ricavano spesso qualcosa di conveniente e vantaggioso per sè”.
Calando tale osservazione in un ambito relazionale e negoziale, ci si può e deve chiedere perché tutto ciò che è visto come ‘altro’ rispetto a sé sia quasi sempre un nemico da demonizzare, condannare, ostacolare, combattere e non invece un alleato, un maestro che gratuitamente ci insegna (come lo stesso Plutarco ci svela ancora), che ci spinge a prenderci cura con maggiore attenzione dei nostri interessi, anche mediante le lezioni e gli insegnamenti più duri da affrontare, ma da cui impariamo a riconoscere le nostre debolezze e i nostri errori, che prima non vedevamo, migliorandoci, crescendo, evolvendo come esseri umani.
Muovendo da tale premessa, le riflessioni che voglio proporre riguardano quello che potrei chiamare il cuore pulsante della negoziazione, e nello specifico mi riferisco a tutti quegli elementi che sono racchiusi nella sfera personale e interiore, in quella dinamica e relazionale di ogni essere vivente, nelle sue abitudini comportamentali e nella sua spinta più o meno forte verso il cambiamento. La conoscenza e comprensione di sè e dell’altro determinano e arricchiscono il modo di essere e di relazionarsi di ciascun individuo in ogni scelta e negoziazione che quotidianamente viene compiuta.
La centralità della persona è il perno attorno al quale compiere un passaggio mentale e comportamentale necessario, vitale, epocale, per ogni forma di interazione: considerare l’altro non come mezzo di utilità economica o trampolino di lancio per conquiste individuali; considerare l’altro come occasione per arricchirsi di esperienza, umanità, acquisire capacità di pensare criticamente, capacità di trascendere il particolare e avere una visuale più ampia sulle cose, migliorandosi e migliorandole.
(…)
Il ‘gioco’ della negoziazione è, quindi, sotto questo profilo, ricerca del sapore della creatività, ricerca del gioco dello scambio dei ruoli, non come mero esercizio di logica, ma un coltivare insieme la comprensione dell’altro, ma è anche sviluppo, trasformazione, educazione e rieducazione. Uno spazio potenziale tra individuo e ambiente, in cui ci si modella in tutte le fasi che contraddistinguono l’evoluzione dell’uomo, in cui ogni forma di processo mentale creativo ci permette di sviluppare una autonomia riflessiva personale e di cogliere l’opportunità che ciascuno di noi vuole concedersi, di dare un nuovo e personale senso alla propria esistenza e al mondo, a partire dalle pregresse esperienze sociali e culturali. Un nuovo punto di partenza.
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Lo scorso 24 settembre 2014 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 4 agosto 2014, n. 139, rubricato “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010“, pubblicato in gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.221 del 23-9-2014.
Il decreto contiene alcune novità e regole che interessano l’operatività della mediazione da vicino, non solo perchè modificano il DM 180/2010, testo di riferimento per ogni Organismo di mediazione e Ente di Formazione per mediatori, oltre per coloro che operano all’interno degli stessi, ma anche perchè introduce elementi più volte discussi e mai oggetto di previsione espressa a livello ministeriale.
Le regole operative introdotte toccano diversi aspetti, quali l’aumento delle spese di avvio in specifici casi, i casi di incompatibilità e conflitti di interesse dei mediatori, l’aggiornamento professionale sotto forma di tirocinio assistito, il capitale minimo richiesto per l’iscrizione del richiedente nel Registro degli Organismi di mediazione e nell’Elenco degli Enti di formazione, e via di seguito.
Di seguito nel dettaglio le novità più rilevanti:
In nuovo art. 4, comma 2, lett. a) del DM 180/2014, come modificato dall’art. 2 DM 139/2014, richiede che il soggetto richiedent che voglia iscriversi nel registro degli organismi di mediazione debba, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, possedere un capitale non inferiore a 10.000 euro. Identica previsione di capitale non inferiore a 10.000 euro è introdotta per chi voglia iscriversi nell’elenco degli Enti di formazione, ai sensi del nuovo art. 18, comma 2, lett. a), DM 180/2010, come modificato dall’art. 8, DM 139/2014.
L’art. 8, DM 180/2010, ha un nuovo comma 5 (così come introdotto dall’art. 3, DM 139/2014), che così recita: «5. L’organismo iscritto e’ obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.».
L’inosservanza di tale obbligo e quindi la mancata comunicazione di tali dati è punita ai sensi del nuovo art. 10, comma 1, DM 180/2010 (come modificato dall’art. 4, DM 139/2014), che nella sua parte finale così recita: «Nel caso di cui all’articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell’organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l’organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi».
Il nuovo art. 11, DM 180/2010, come modificato dall’art. 5, DM 139/2014, prevede una attività di monitoraggio statistico semestrale e non più annuale (come avveniva prima della modifica) del Ministero dell Giustizia dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi di mediazione.
Una attenzione particolare è dedicata alla incompatibilità e conclitto di interesse dei mediatori, per i quali è stato inserito (a norma dell’art. 6, DM 139/2014) un apposito art. 14-bis, DM 180/2010, il cui contenuto viene integralmente riportato come segue:
«Articolo 14-bis (Incompatibilità e conflitti di interesse). – 1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui e’ iscritto o relativamente al quale e’ socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti e’ assistita o e’ stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.».
Il nuovo art. 16, comma 2, DM 180/201, come modificato dall’art. 7, DM 139/2014, prevede che:
– le spese di avvio «per lo svolgimento del primo incontro» sono dovute da ciascuna parte e sono pari a un importo di 40,00 euro «per le liti fino a 250.000 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate»; si aggiunge, poi, che tale «l’importo e’ dovuto anche in caso di mancato accordo».
– ai sensi del nuovo art. 16, comma 4, lett. d), DM 180/2010, come modificato dall’art. 7 DM 139/2014, la riduzione dell”importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento avviene nelle «materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2» D.lgs. 28/2010 (nello specifico si ricorda che tale importo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni previsti dalla tabella A, e della meta’ per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma – e cioè deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni -, e inoltre non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma, vale a dire aumento in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione).
L’art. 9, DM 139/2014 è rubricato “Disposizioni finali e transitorie” e recita com segue:
«1. Gli organismi di mediazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la cancellazione della iscrizione. Entro il medesimo termine, pena la cancellazione della iscrizione, devono provvedere alla integrazione dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, gli organismi di formazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non ne sono già in possesso.
2. I mediatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno completato l’aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.
3. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, e’ allegata al presente regolamento».
L’anticipazione del futuro passa attraverso la trasformazione dell’invisibile in visibile, un processo di innovazione che parte da una o più visioni e sfocia in mutamenti e risultati tangibili. Leadership al femminile e digitale sono due termini che sembrano appartenere a un’unica dimensione, quella del futuro, del cambiamento, dello sviluppo. Un futuro prossimo, già percepito e in parte sperimentato, che si snoda attraverso un percorso che lega la rottura di vecchie tradizioni all’apertura verso nuove sfide, la scarsa appetibilità di modelli organizzativi, promozionali, gestionali, ormai superati e inutilizzabili, alla capacità di osare con intelligenza, modernità e celerità.
La centralità e il peso crescente che il ‘digitale’ ha assunto in ogni settore della vita personale, educativa, scolastica, universitaria, editoriale, professionale, commerciale, lavorativa, istituzionale, sono sintomatici di un cambiamento radicale, continuo e costante, sempre più visibile negli ultimi anni, una vera e propria realtà da tenere in considerazione e non più una mera speranza. Cambiamento sempre più necessario, che porta opportunità di grande interesse e rilievo soprattutto per lo sviluppo della vita professionale, economica e istituzionale di un Paese, di un mondo intero.
(…)
Orientarsi verso il digitale significa avere la capacità di costruire un nuovo modo di pensare, una nuova cultura, prima ancora che pensare a costruire un ponte solido attraverso cui traghettare con consapevolezza e capacità spazi, idee, contenuti, tutti proiettati verso una dimensione non più materiale, ma immateriale, potenzialmente suscettibile di infiniti utilizzi e applicazioni, in ogni contesto della vita. Le iniziative che in ambito nazionale e internazionale si stanno susseguendo sono davvero molteplici e lasciano intravedere sin da subito ampi margini di sviluppo e crescita, in considerazione della necessità, condivisa anche a livello istituzionale europeo e internazionale, di cogliere questa importante e impegnativa sfida e orientarsi verso nuovi orizzonti: dall’editoria online alle nuovi reti sempre più veloci, dall’utilizzo del digitale in scuole e università alle fiere online, dalla gestione digitalizzata di procedimenti amministrativi alla semplificazione degli adempimenti burocratici, dalla nascita di nuove professioni legate al web e al digitale alla proliferazione di app, tutorial e strumenti sempre più innovativi e tecnologicamente avanzati.
Per consultare il testo integrale dell’articolo, clicca sul link che segue: Digitale al Femminile – Mascia