Lo Studio Legale Mascia si occupa di equa riparazione e diritto ad essere risarciti per l’eccessiva ed irragionevole durata di un processo, secondo le previsioni di cui all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalla legge nazionale n. 89/2001 (anche nota come “legge Pinto”).
Qui di seguito si ripropongono alcune disposizioni che meritano di essere richiamate sul tema:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti” (art. 6, par. 1, Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fontamentali).
“Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione“(art. 2, comma 1, legge 24 marzo 2001, n. 89).
“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata” (art. 111, comma 2, Cost.).
Vanno altresì ricordate le previsioni contenute nel D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), il cui art. 55 si occupa proprio di disciplinare le modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89.