In questo video del 27/11/2019 l’avv. Katia Mascia affronta il tema della revoca assembleare dell’amministratore di condominio.
Tale revoca può essere deliberata dall’assemblea dei condomini, in ogni tempo, nei seguenti modi.
Innanzitutto con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
In secondo luogo con le modalità previste dal regolamento di condominio.
La disposizione codicistica di immediato riferimento è il comma 11 dell’art. 1129 c.c., così come modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma della disciplina condominiale.
Di seguito il link al video da visionare.
La revoca dell’amministratore di condominio e maggioranze
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Approfondimenti – Mascia e Associati
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Nella seduta dello scorso 20 febbraio, la Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense, ha adottato un parere in merito alla possibile compatibilità tra l’attività di amministratore di condominio e la professione forense, tenendo in considerazione il nuovo ordinamento professionale forense (Legge n. 247/2012) e la modifica della disciplina del condominio degli edifici (Legge n. 220/2012).
Nel testo del parere, si dice espressamente che “l’attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione“.
Per scaricare il testo integrale del parere, clicca qui.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17-12-2012. L’entrata in vigore della stessa è prevista per il 18 giugno 2013.
Il testo si inserisce in un più ampio processo di regolamentazione delle cd. professioni non regolamentate o “non protette”, le quali non necessitano di una iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale per poter essere esercitate.
Per consultare il testo della legge, clicca sul link che segue: Legge 220/2012.