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Consiglio di Stato e mediazione: no alla sospensione del DM 180/2010, si al rinvio al Tar

La mediazione finalizzata alla conciliazione è stata recentemente oggetto di una pronuncia da parte del Consiglio di Stato, sez. IV, il quale con ordinanza n. 607/2014 ha avuto modo di prendere in esame specifici profili legati al DM 180/2010 (rubricato ‘Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010′).

Sono circolate e circolano informazioni in merito alla presunta sospensione della mediazione obbligatoria, le quali non possono essere proposte e accolte con sufficienza e approssimazione, ma richiedono chiarezza e trasparenza, che si cerca di fare nei brevi punti di seguito indicati, al fine di evidenziare come, allo stato attuale, il ricorso al tentativo obbligatorio di mediazione resti pienamente operativo.

La pronuncia 607/2014 segue a un ricorso depositato nell’ormai lontano 2010 dinanzi al Tar Lazio.

In pillole questo l’iter di quanto finora accaduto.

Si parte con un ricorso (registro generale 10937 del 2010) presentato dall’OUA (Organismo Unitario Avvocatura) e da altri Consigli dell’Ordine, contro il Ministero della Giustizia, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del citato decreto 180/2010.

Il Tar Lazio, con ordinanza n. 4872/2013, così statuiva:

(……)

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta con i mezzi aggiunti;

Ritenuta, in particolare, per un verso, l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso, per altro verso, la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito;

Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Respinge la suindicata domanda incidentale”.

Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso in appello (registro generale 544 del 2014) dalla parte soccombente (OUA) per la riforma  dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 4872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

Il Consiglio di Stato, con la citata ordinanza n. 607/2014, ha avuto modo di determinare quanto segue:

(……)

considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”.

Orbene, per completezza, va ricordato che il menzionato art. 55, comma 10, cod. proc. amm., stabilisce quanto segue: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito“.

In conclusione. Il rinvio oprato dal Consiglio di Stato al TAR per l’esame del merito della controversia è l’unica certezza che si può evidenziare in tale sede e l’unica informazione corretta da fornire, oltre alla mancata sospensione del DM 180/2010 e alla piena operatività, in data odierna, del tentativo obbligatorio di mediazione.