Lo scorso 24 settembre 2014 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 4 agosto 2014, n. 139, rubricato “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010“, pubblicato in gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.221 del 23-9-2014.
Il decreto contiene alcune novità e regole che interessano l’operatività della mediazione da vicino, non solo perchè modificano il DM 180/2010, testo di riferimento per ogni Organismo di mediazione e Ente di Formazione per mediatori, oltre per coloro che operano all’interno degli stessi, ma anche perchè introduce elementi più volte discussi e mai oggetto di previsione espressa a livello ministeriale.
Le regole operative introdotte toccano diversi aspetti, quali l’aumento delle spese di avvio in specifici casi, i casi di incompatibilità e conflitti di interesse dei mediatori, l’aggiornamento professionale sotto forma di tirocinio assistito, il capitale minimo richiesto per l’iscrizione del richiedente nel Registro degli Organismi di mediazione e nell’Elenco degli Enti di formazione, e via di seguito.
Di seguito nel dettaglio le novità più rilevanti:
In nuovo art. 4, comma 2, lett. a) del DM 180/2014, come modificato dall’art. 2 DM 139/2014, richiede che il soggetto richiedent che voglia iscriversi nel registro degli organismi di mediazione debba, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, possedere un capitale non inferiore a 10.000 euro. Identica previsione di capitale non inferiore a 10.000 euro è introdotta per chi voglia iscriversi nell’elenco degli Enti di formazione, ai sensi del nuovo art. 18, comma 2, lett. a), DM 180/2010, come modificato dall’art. 8, DM 139/2014.
L’art. 8, DM 180/2010, ha un nuovo comma 5 (così come introdotto dall’art. 3, DM 139/2014), che così recita: «5. L’organismo iscritto e’ obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.».
L’inosservanza di tale obbligo e quindi la mancata comunicazione di tali dati è punita ai sensi del nuovo art. 10, comma 1, DM 180/2010 (come modificato dall’art. 4, DM 139/2014), che nella sua parte finale così recita: «Nel caso di cui all’articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell’organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l’organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi».
Il nuovo art. 11, DM 180/2010, come modificato dall’art. 5, DM 139/2014, prevede una attività di monitoraggio statistico semestrale e non più annuale (come avveniva prima della modifica) del Ministero dell Giustizia dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi di mediazione.
Una attenzione particolare è dedicata alla incompatibilità e conclitto di interesse dei mediatori, per i quali è stato inserito (a norma dell’art. 6, DM 139/2014) un apposito art. 14-bis, DM 180/2010, il cui contenuto viene integralmente riportato come segue:
«Articolo 14-bis (Incompatibilità e conflitti di interesse). – 1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui e’ iscritto o relativamente al quale e’ socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti e’ assistita o e’ stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.».
Il nuovo art. 16, comma 2, DM 180/201, come modificato dall’art. 7, DM 139/2014, prevede che:
– le spese di avvio «per lo svolgimento del primo incontro» sono dovute da ciascuna parte e sono pari a un importo di 40,00 euro «per le liti fino a 250.000 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate»; si aggiunge, poi, che tale «l’importo e’ dovuto anche in caso di mancato accordo».
– ai sensi del nuovo art. 16, comma 4, lett. d), DM 180/2010, come modificato dall’art. 7 DM 139/2014, la riduzione dell”importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento avviene nelle «materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2» D.lgs. 28/2010 (nello specifico si ricorda che tale importo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni previsti dalla tabella A, e della meta’ per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma – e cioè deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni -, e inoltre non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma, vale a dire aumento in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione).
L’art. 9, DM 139/2014 è rubricato “Disposizioni finali e transitorie” e recita com segue:
«1. Gli organismi di mediazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la cancellazione della iscrizione. Entro il medesimo termine, pena la cancellazione della iscrizione, devono provvedere alla integrazione dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, gli organismi di formazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non ne sono già in possesso.
2. I mediatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno completato l’aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.
3. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, e’ allegata al presente regolamento».
La mediazione finalizzata alla conciliazione è stata recentemente oggetto di una pronuncia da parte del Consiglio di Stato, sez. IV, il quale con ordinanza n. 607/2014 ha avuto modo di prendere in esame specifici profili legati al DM 180/2010 (rubricato ‘Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010′).
Sono circolate e circolano informazioni in merito alla presunta sospensione della mediazione obbligatoria, le quali non possono essere proposte e accolte con sufficienza e approssimazione, ma richiedono chiarezza e trasparenza, che si cerca di fare nei brevi punti di seguito indicati, al fine di evidenziare come, allo stato attuale, il ricorso al tentativo obbligatorio di mediazione resti pienamente operativo.
La pronuncia 607/2014 segue a un ricorso depositato nell’ormai lontano 2010 dinanzi al Tar Lazio.
In pillole questo l’iter di quanto finora accaduto.
Si parte con un ricorso (registro generale 10937 del 2010) presentato dall’OUA (Organismo Unitario Avvocatura) e da altri Consigli dell’Ordine, contro il Ministero della Giustizia, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del citato decreto 180/2010.
Il Tar Lazio, con ordinanza n. 4872/2013, così statuiva:
” (……)
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta con i mezzi aggiunti;
Ritenuta, in particolare, per un verso, l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso, per altro verso, la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito;
Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale”.
Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso in appello (registro generale 544 del 2014) dalla parte soccombente (OUA) per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 4872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.
Il Consiglio di Stato, con la citata ordinanza n. 607/2014, ha avuto modo di determinare quanto segue:
” (……)
considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”.
Orbene, per completezza, va ricordato che il menzionato art. 55, comma 10, cod. proc. amm., stabilisce quanto segue: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito“.
In conclusione. Il rinvio oprato dal Consiglio di Stato al TAR per l’esame del merito della controversia è l’unica certezza che si può evidenziare in tale sede e l’unica informazione corretta da fornire, oltre alla mancata sospensione del DM 180/2010 e alla piena operatività, in data odierna, del tentativo obbligatorio di mediazione.