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Archivio dei tag Famiglia

Katia Mascia – Riconoscimento di sentenza straniera di divorzio (Famiglia e diritto, 11/2011)

Riconoscimento di sentenza straniera di divorzio – K. Mascia

TRIBUNALE DI MONZA, sez. IV, 11 aprile 2011, n. 1104 – Pres. Miele – Rel. De Giorgio

Separazione giudiziale – Sentenza di divorzio pronunciata in uno stato straniero – Condizioni di validità – Riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera in Italia – Rispetto dell’ordine pubblico ed accertamento dell’intollerabilità della convivenza e irreparabilità della crisi coniugale.

(L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 3, 32, 64; Reg. CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003, art. 3)

La sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale dell’Ucraina è valida ed efficacia in Italia ove siano rispettati tutti i requisiti richiesti dall’art. 64 della l. 31 maggio 1995, n. 218 e non sia contraria all’ordine pubblico. Dunque, ai fini del riconoscimento dell’efficacia della stessa, a nulla rileva la circostanza che il diritto straniero preveda che la sentenza di divorzio possa pronunciarsi prescindendo dallo stato di separazione personale dei coniugi, richiesta dal diritto italiano al fine di consentire loro di valutare la possibilità di tornare sui propri passi, ritenendosi sufficiente che il divorzio segua l’accertamento del venir meno della comunione tra i coniugi e dell’irreparabilità della crisi coniugale.

Per visionare il testo della nota a sentenza, cliccare sul link qui di seguito indicato: Nota Mascia

Katia Mascia – Diritto di visita del genitore non affidatario (Famiglia e diritto, 8-9/2008)

Diritto di visita del genitore non affidatario – K. Mascia

TRIBUNALE DI NICOSIA, 22 aprile 2008 – Pres. Dagnino – Est. Sepe

Separazione consensuale – Diritto del minore alla bigenitorialità – Affidamento condiviso – Affidamento esclusivo – Interesse del minore – Modifica delle condizioni di separazione – Esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario – Collegamento in video – ripresa su internet.

(C.c. artt. 155, 155 bis, 155 ter; c.p.c art. 710; l. n. 54/2006)

Il diritto di visita spettante al genitore non affidatario può essere esercitato, nei riguardi dei propri figli minori collocati a distanza, ricorrendo a forme di collegamento in video – ripresa su internet. A tal fine, però, è necessario che lo stesso genitore metta a disposizione della propria prole, a sue spese, idonea apparecchiatura, sopportando i relativi costi di gestione del collegamento. Tale forma di comunicazione, pur se ammessa, non deve tuttavia essere intesa come sostitutiva della relazione fisica tra genitori e figli.

(…)

Per visionare il testo della nota a sentenza cliccare sul link di seguito indicato: Nota Mascia