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Mediazione e accordo

Lo svolgimento e gli esiti della mediazione nelle controversie condominiali – Avv. Alberto Mascia

Svolgimento e esiti della mediazione nelle controversie condominiali. Questo è il tema affrontato dall’avv. Alberto Mascia in questo video.

Il procedimento di mediazione comprende diverse fasi.

In quella iniziale, hanno importanza l’adesione e la partecipazione al procedimento stesso.

Insieme a tali profili, sono importanti le valutazioni da parte di chi partecipa e con quali contenuti.

Tra le varie informazioni assumono particolare rilievo aspetti comunicativi e negoziali.

Per una gestione ottimale del procedimento di mediazione occorre porre al centro di tutto gli interessi delle parti, le loro scelte, decisioni e responsabilità.

In ambito condominiale, sono importanti le valutazioni che l’amministratore di condominio e l’assemblea dei condomini devono fare.

Tali valutazioni riguardano i vari passaggi e le varie fasi, anche in merito all’eventuale accordo da raggiungere e ai suoi contenuti.

E’ possibile visionare il video intero al seguente link:

Procedimento di mediazione e controversie condominiali

 

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Obblighi assemblea di condominio

Mediazione nelle controversie condominiali: gli obblighi dell’assemblea – Avv. Alberto Mascia

In questo video l’avv. Alberto Mascia discute in merito agli obblighi dell’assemblea in tema di mediazione delle controversie condominiali.

Nello specifico, vengono in considerazione due aspetti specifici dal punto di vista operativo e applicativo.

L’assemblea di condominio è chiamata a pronunciarsi in merito alla partecipazione al procedimento di mediazione da parte del condominio e anche in merito alle modalità di tale partecipazione.

L’autorizzazione dell’assemblea segue le norme dell’art. 1126, comma 2, cod. civ., e diventa antecedente necessario per legittimare la partecipazione al predetto procedimento.

Le informazioni che l’amministratore è tenuto a fornire all’assemblea riguardano diversi profili.

Ad esempio, informazioni sull’interno procedimento di mediazione, sulle sue fasi, e su ogni altro aspetto economico, applicativo e procedimentale da valutare.

E’ possibile visionare il video intero al seguente link:

Obblighi dell’assemblea di condominio e mediazione

 

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Mediazione nelle liti condominiali

Mediazione nelle liti condominiali: obblighi dell’amministratore – Avv. Alberto Mascia

Nel Video pubblicato riportiamo l’intervento dell’avv. Alberto Mascia.

L’avvocato ha parlato degli obblighi dell’amministratore in tema di mediazione nelle liti condominiali.

Diversi i punti analizzati.

Da un lato, le norme e le pronunce giurisprudenziali.

In particolare, l’art. 71-quater disp. att. cod. civ., l’art. 1136, co. 2, cod. civ., il D.lgs. 28/2010 e le infine pronunce dei giudici di merito.

Dall’altro, ci sono anche profili di carattere applicativo e operativo.

L’amministratore opera due valutazioni.

Una, in via preventiva, per valutare la richiesta di mediazione ovvero l’opportunità e necessità della stessa.

Un’altra, durante il procedimento, per valutare le azioni da compiere all’interno dello stesso.

Pertanto, l’amministratore ha un ruolo importante, anche nel rapporto con l’assemblea per mettere in atto le determinazioni concordate.

Ogni maggiore dettaglio nel video che segue:

Obblighi amministratore e liti condominiali – Avv. Alberto Mascia

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La Corte di Giustizia sulla mediazione delle liti con i consumatori

Si propone in lettura il Comunicato Stampa n. 62/17 e la Sentenza integrale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 giugno 2017 pronunciata nella causa C-75/16.

La controversia era sorta in merito alla richiesta di restituzione (ingiunzione di pagamento) da parte di un istituto bancario di una certa somma di denaro nei confronti di due signori.

Il giudice di rinvio, come riportato nella sentenza, il Tribunale Ordinario di Verona, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se 1’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/11, nella parte in cui prevede che la medesima direttiva si applichi “fatta salva la direttiva 2008/52”, vada inteso nel senso che fa salva la possibilità per i singoli Stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/11, vale a dire le ipotesi di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2013/11, le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori.

2) Se l’articolo 1 (…) della direttiva 2013/11, nella parte in cui assicura ai consumatori la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi di risoluzione alternativa delle controversie, vada interpretato nel senso che tale norma osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, in una delle controversie di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2013/11, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l’assistenza difensiva obbligatoria, ed i relativi costi, per il consumatore che partecipi alla mediazione relativa ad una delle predette controversie, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo».

Su queste tre questioni pregiudiziali, la Corte ha fornito una interpretazione che così si sintetizza:

– «la direttiva 2013/11 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario»;

– «la medesima direttiva dev’essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell’ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato».

– e che gli stessi «possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione».

Per una lettura del Comunicato stampa n. 62/17 clicca qui.

Per una lettura della sentenza integrale della Corte di Giustizia del 14 giugno 2017, clicca qui.

Persone e non numeri: riflessione sulla giustizia tra evoluzione, involuzione e rivoluzione – A. Mascia

Persone e non numeri: riflessione sulla giustizia tra evoluzione, involuzione e rivoluzione’ (in corso di pubblicazione su Nuova Giustizia Civile, 2015, n. 1)

Avv. Alberto Mascia – ADR, Mediatore professionista, Formatore e Responsabile scientifico

La giustizia nei confronti dell’individuo, fosse anche il più umile,è tutto. Il resto viene dopo” Gandhi

Di seguito un estratto dell’articolo (per visionare l’articolo completo clicca qui: Giustizia.Mascia)

Le recenti novità in tema di degiurisdizionalizzazione e definizione dell’arretrato del processo civile1, al pari di ogni manovra sulla giustizia costruita tra affanni e corse dell’ultim’ora, forniscono l’occasione per fermarsi e riflettere, dentro e fuori il contesto normativo, sulle attuali condizioni di salute del nostro ‘sistema giustizia’.

Si guardi alla serie infinita e inarrestabile di norme, principi, richiami, rinvii, modifiche, integrazioni, correzioni. Si pensi a un modo di ragionare articolato e labirintico, che sembra pervadere le singole riforme proposte e attuate, spesso poi annullate ovvero stravolte. Si ponga l’attenzione su un legislatore che sembra collazionare testi slegati alle tematiche di volta in volta prese in esame, inserendo delle pezze per tamponare vuoti di tutela o mancanze di previsioni piuttosto che articolando un pensiero chiaro, omogeneo ed efficace. Si prenda in esame, infine, un atteggiamento culturale collettivo, fortemente orientato a una protezione di ciò che è ‘proprio’, scarsamente aperto e dinamico, non attratto dalla ricchezza insita nella diversità, poco incline alla creazione, valorizzazione e condivisione di comportamenti virtuosi. Un atteggiamento che appartiene a molte persone e molti professionisti. I numeri, quelli legati alle litigiosità, ai procedimenti pendenti, ai rapporti umani e professionali rovinati, ci dicono questo e molto altro.

Vivere e parlare di giustizia è diventato, nel corso degli anni e per molti aspetti, e forse è sempre stato, un esercizio squisitamente tecnico-giuridico ovvero tecnico-politico, maneggiato da esperti o pseudo tali, aspiranti politici ovvero politici di professione, logorato e appesantito in modo crescente da eccessi, cerimonialità, illogicità. Scrivere sulla giustizia è come scrivere formule segrete, inaccessibili a chi dovrà leggere, capire, rispettare .

Una involuzione sempre meno silenziosa dentro una apparente e sbandierata evoluzione del sistema Paese, formale, di facciata, quasi mai percepita dal ‘comune sentire’, quasi mai concreta, meramente ancorata a numeri di norme presentate, provvedimenti approvati, riforme varate, sul presupposto che “melius abundare quam deficere”. Tutto ciò, però, ha poco o nulla a che vedere con ciò che ‘giustizia’ dovrebbe significare, nella propria radice. Essere sinonimo di educazione, rispetto, civiltà, onestà, legalità, correttezza, moralità, coscienziosità. E molto altro.

Involuzione e non evoluzione. Non semplicemente una questione terminologica. Se per il professionista del settore giuridico non è quasi mai agevole districarsi tra le mille ragnatele del sistema giustizia, per il comune cittadino, naturale fruitore e perno dell’intero sistema, è a dir poco proibitivo cercare di capire il significato e la logica di ogni intervento realizzato. Nella mente di una persona mediamente sensibile alla salute della giustizia, la stessa appare più come un albero marcio, continuamente e caoticamente potato nella speranza che radici, tronco e rami risplendano di linfa nuova, piuttosto che come uno spazio in cui gli interessi legati al vivere quotidiano, fatto di educazione, cultura, relazione, intelligenza, scambio, sinergia, diversità, realizzazione, crescita, sviluppo, arricchimento, possano avere una propria voce reale.

(….)