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La negoziazione come conoscenza e comprensione di sè e dell’altro: dal particolare al globale, A. Mascia

LA NEGOZIAZIONE COME CONOSCENZA E COMPRENSIONE DI SÈ E DELL’ALTRO: DAL PARTICOLARE AL GLOBALE in La nuova giustizia civile (2014), anno 1 – n. 4, pp. 69-74

di Alberto Mascia (Avvocato, mediatore professionista, responsabile scientifico presso enti di formazione, formatore, Vice-Presidente APM – Avvocati Per la Mediazione)

Più di 2000 anni fa, Plutarco, in una delle sue tante opere che hanno segnato intere epoche (i Moralia), affermava “Le persone sagge, allo stesso modo delle api, che producono il miele dal timo nonostante esso sia molto aspro e secco, dagli avvenimenti sgradevoli ricavano spesso qualcosa di conveniente e vantaggioso per sè”.

Calando tale osservazione in un ambito relazionale e negoziale, ci si può e deve chiedere perché tutto ciò che è visto come ‘altro’ rispetto a sé sia quasi sempre un nemico da demonizzare, condannare, ostacolare, combattere e non invece un alleato, un maestro che gratuitamente ci insegna (come lo stesso Plutarco ci svela ancora), che ci spinge a prenderci cura con maggiore attenzione dei nostri interessi, anche mediante le lezioni e gli insegnamenti più duri da affrontare, ma da cui impariamo a riconoscere le nostre debolezze e i nostri errori, che prima non vedevamo, migliorandoci, crescendo, evolvendo come esseri umani.

Muovendo da tale premessa, le riflessioni che voglio proporre riguardano quello che potrei chiamare il cuore pulsante della negoziazione, e nello specifico mi riferisco a tutti quegli elementi che sono racchiusi nella sfera personale e interiore, in quella dinamica e relazionale di ogni essere vivente, nelle sue abitudini comportamentali e nella sua spinta più o meno forte verso il cambiamento. La conoscenza e comprensione di sè e dell’altro determinano e arricchiscono il modo di essere e di relazionarsi di ciascun individuo in ogni scelta e negoziazione che quotidianamente viene compiuta.

La centralità della persona è il perno attorno al quale compiere un passaggio mentale e comportamentale necessario, vitale, epocale, per ogni forma di interazione: considerare l’altro non come mezzo di utilità economica o trampolino di lancio per conquiste individuali; considerare l’altro come occasione per arricchirsi di esperienza, umanità, acquisire capacità di pensare criticamente, capacità di trascendere il particolare e avere una visuale più ampia sulle cose, migliorandosi e migliorandole.

(…)

Il ‘gioco’ della negoziazione è, quindi, sotto questo profilo, ricerca del sapore della creatività, ricerca del gioco dello scambio dei ruoli, non come mero esercizio di logica, ma un coltivare insieme la comprensione dell’altro, ma è anche sviluppo, trasformazione, educazione e rieducazione. Uno spazio potenziale tra individuo e ambiente, in cui ci si modella in tutte le fasi che contraddistinguono l’evoluzione dell’uomo, in cui ogni forma di processo mentale creativo ci permette di sviluppare una autonomia riflessiva personale e di cogliere l’opportunità che ciascuno di noi vuole concedersi, di dare un nuovo e personale senso alla propria esistenza e al mondo, a partire dalle pregresse esperienze sociali e culturali. Un nuovo punto di partenza.

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DM 139/2014 e nuove regole per la mediazione

Lo scorso 24 settembre 2014 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 4 agosto 2014, n. 139, rubricato “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010“, pubblicato in gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.221 del 23-9-2014.

Il decreto contiene alcune novità e regole che interessano l’operatività della mediazione da vicino, non solo perchè modificano il DM 180/2010, testo di riferimento per ogni Organismo di mediazione e Ente di Formazione per mediatori, oltre per coloro che operano all’interno degli stessi, ma anche perchè introduce elementi più volte discussi e mai oggetto di previsione espressa a livello ministeriale.

Le regole operative introdotte toccano diversi aspetti, quali l’aumento delle spese di avvio in specifici casi, i casi di incompatibilità e conflitti di interesse dei mediatori, l’aggiornamento professionale sotto forma di tirocinio assistito, il capitale minimo richiesto per l’iscrizione del richiedente nel Registro degli Organismi di mediazione e nell’Elenco degli Enti di formazione, e via di seguito.

Di seguito nel dettaglio le novità più rilevanti:

  • Capitale minimo di 10.000 euro (per l’iscrizione nel Registro Organismi mediazione e nell’Elenco degli Enti di formazione)

In nuovo art. 4, comma 2, lett. a) del DM 180/2014, come modificato dall’art. 2 DM 139/2014, richiede che il soggetto richiedent che voglia iscriversi nel registro degli organismi di mediazione debba, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, possedere un capitale non inferiore a 10.000 euro. Identica previsione di capitale non inferiore a 10.000 euro è introdotta per chi voglia iscriversi nell’elenco degli Enti di formazione, ai sensi del nuovo art. 18, comma 2, lett. a), DM 180/2010, come modificato dall’art. 8, DM 139/2014.

  • Obbligo di comunicazioni trimestrali dell’Organismo di mediazione al Ministero della Giustizia e sanzioni per l’inosservanza

L’art. 8, DM 180/2010, ha un nuovo comma 5 (così come introdotto dall’art. 3, DM 139/2014), che così recita: «5. L’organismo iscritto e’ obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.».

L’inosservanza di tale obbligo e quindi la mancata comunicazione di tali dati è punita ai sensi del nuovo art. 10, comma 1, DM 180/2010 (come modificato dall’art. 4, DM 139/2014), che nella sua parte finale così recita: «Nel caso di cui all’articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell’organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l’organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi».

  • Monitoraggio del Ministero della Giustizia dei procedimenti di mediazione

Il nuovo art. 11, DM 180/2010, come modificato dall’art. 5, DM 139/2014, prevede una attività di monitoraggio statistico semestrale e non più annuale (come avveniva prima della modifica) del Ministero dell Giustizia dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi di mediazione.

  • Incompatibilità e conflitti di interesse dei mediatori

Una attenzione particolare è dedicata alla incompatibilità e conclitto di interesse dei mediatori, per i quali è stato inserito (a norma dell’art. 6, DM 139/2014) un apposito art. 14-bis, DM 180/2010, il cui contenuto viene integralmente riportato come segue:

«Articolo 14-bis (Incompatibilità e conflitti di interesse). – 1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui e’ iscritto o relativamente al quale e’ socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.

2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti e’ assistita o e’ stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.».

  • Indennità della mediazione

Il nuovo art. 16, comma 2, DM 180/201, come modificato dall’art. 7, DM 139/2014, prevede che:

– le spese di avvio «per lo svolgimento del primo incontro» sono dovute da ciascuna parte e sono pari a un importo di 40,00 euro «per le liti fino a 250.000 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate»; si aggiunge, poi, che tale «l’importo e’ dovuto anche in caso di mancato accordo».

– ai sensi del nuovo art. 16, comma 4, lett. d), DM 180/2010, come modificato dall’art. 7 DM 139/2014, la riduzione dell”importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento avviene nelle «materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2» D.lgs. 28/2010 (nello specifico si ricorda che tale importo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni previsti dalla tabella A, e della meta’ per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma – e cioè deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni -, e inoltre non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma, vale a dire aumento in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione).

  • Disposizioni finali e transitorie 

L’art. 9, DM 139/2014 è rubricato “Disposizioni finali e transitorie” e recita com segue:

«1. Gli organismi di mediazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la cancellazione della iscrizione. Entro il medesimo termine, pena la cancellazione della iscrizione, devono provvedere alla integrazione dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, gli organismi di formazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non ne sono già in possesso.

2. I mediatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno completato l’aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

3. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, e’ allegata al presente regolamento».

Mediazione tributaria: le novità della circolare Ag. Entrate N. 1/E del 12 febbraio 2014

Con la circolare N. 1/E del 12 febbraio 2014 (rubricata “Mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Chiarimenti e istruzioni operative“), l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di Mediazione tributaria, fornendo tutta una serie di indicazioni importanti per una lettura aggiornata delle disposizioni in materia.

Come ricordato nella Circolare, l’art. 1, comma 611, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)“), ha apportato modifiche significative alla disciplina della c.d. mediazione tributaria (di cui all’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

In particolare, si evidenzia, per effetto di tali modifiche, ci sono le seguenti novità:

  • la presentazione del reclamo (anche definita ‘istanza di mediazione’ o, ‘istanza’) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
  • la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi per legge, in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
  • si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
  • la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

Si precisa, nel testo, che la circolare N. 1/E si coordina con quella precedentemente adottata dall’Agenzia delle Entrate in data 19 marzo 2012, n. 9/E, avente ad oggetto proprio la mediazione tributaria, la quale la completa nel contenuto.

Tornando alla circolare N. 1/E del 2014, vengono presi in esame alcuni punti che è bene riportare in estrema sintesi per completezza operativa:

  • Entrata in vigore – Il citato art. 1, comma 611, lett. b), legge n. 147/2013, prevede che “Le modifiche (…) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge”, vale a dire a partire dal 2 marzo 2014 (in nota si chiarisce che più precisamente rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario della stessa. Nel caso diatto notificato a mezzo posta anteriormente al 2 marzo 2014, ma ricevuto dal contribuente a decorrere da tale data, si applicano le nuove norme sulla mediazione). Conformemente a quanto già precisato al punto 1.5 della circolare n. 9/E del 2012, per “atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge” si intendono quegli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014. Pertanto le istanze presentate avverso gli atti notificati al contribuente a partire da tale data sono regolamentate dalle nuove disposizioni, così come le istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso; al contrario, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente alla data suindicata, così come anche alle istanze relative ai rifiuti taciti per i quali, alla predetta data, sia già decorso il termine di 90 giorni dallapresentazione dell’istanza di rimborso (per le quali restano vigenti anche i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2012). Va inoltre precisato che l’istituto della mediazione tributaria non si applica alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 31 marzo 2012, era già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.
  • Improcedibilità del ricorso – L’art. 1, comma 611, L. 147/2013, prevede che la presentazione del reclamo sia condizione di procedibilità del ricorso (e non di ammissibilità come era previsto in precedenza dal comma 2, art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992). Prosegue la norma: “In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”. Alla presentazione dell’istanza, si attiva dunque il procedimento di mediazione che deve essere esaurito nel termine di 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell’Ufficio e si evidenzia che il ricorso depositato dal contribuente in Commissione tributaria prima del decorso del predetto termine di 90 giorni è improcedibile (si precisa inoltre che qualora il contenuto del reclamo non contenga una proposta di mediazione, non si differenzia sostanzialmente da quello del ricorso). Ove non venga adottato un provvedimento di accoglimento totale o formalizzato un accordo di mediazione, decorso il predetto termine, l’istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi 30 giorni.

Per tutti gli altri profili operativi ed applicativi, si rimanda alla lettura delle Circolari citate nel testo, ai link che seguono:

 

Consiglio di Stato e mediazione: no alla sospensione del DM 180/2010, si al rinvio al Tar

La mediazione finalizzata alla conciliazione è stata recentemente oggetto di una pronuncia da parte del Consiglio di Stato, sez. IV, il quale con ordinanza n. 607/2014 ha avuto modo di prendere in esame specifici profili legati al DM 180/2010 (rubricato ‘Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010′).

Sono circolate e circolano informazioni in merito alla presunta sospensione della mediazione obbligatoria, le quali non possono essere proposte e accolte con sufficienza e approssimazione, ma richiedono chiarezza e trasparenza, che si cerca di fare nei brevi punti di seguito indicati, al fine di evidenziare come, allo stato attuale, il ricorso al tentativo obbligatorio di mediazione resti pienamente operativo.

La pronuncia 607/2014 segue a un ricorso depositato nell’ormai lontano 2010 dinanzi al Tar Lazio.

In pillole questo l’iter di quanto finora accaduto.

Si parte con un ricorso (registro generale 10937 del 2010) presentato dall’OUA (Organismo Unitario Avvocatura) e da altri Consigli dell’Ordine, contro il Ministero della Giustizia, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del citato decreto 180/2010.

Il Tar Lazio, con ordinanza n. 4872/2013, così statuiva:

(……)

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta con i mezzi aggiunti;

Ritenuta, in particolare, per un verso, l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso, per altro verso, la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito;

Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Respinge la suindicata domanda incidentale”.

Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso in appello (registro generale 544 del 2014) dalla parte soccombente (OUA) per la riforma  dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 4872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

Il Consiglio di Stato, con la citata ordinanza n. 607/2014, ha avuto modo di determinare quanto segue:

(……)

considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”.

Orbene, per completezza, va ricordato che il menzionato art. 55, comma 10, cod. proc. amm., stabilisce quanto segue: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito“.

In conclusione. Il rinvio oprato dal Consiglio di Stato al TAR per l’esame del merito della controversia è l’unica certezza che si può evidenziare in tale sede e l’unica informazione corretta da fornire, oltre alla mancata sospensione del DM 180/2010 e alla piena operatività, in data odierna, del tentativo obbligatorio di mediazione.

Circolare 25-C-2013 del CNF in tema di mediazione

La Commissione interna al CNF per lo studio e la riforma della mediazione e della conciliazione ha redatto un apposito documento che prende in esame e approfondisce le principali tematiche e problematiche presenti nella nuova versione del D.lgs. n. 28/2010, come recentemente modificato per effetto della L. 98/2013.

I punti che sono stati oggetti di attenzione da parte del CNF riguardano:

  • La competenza territoriale dell’Organismo di mediazione
  • L’assistenza tecnica dell’avvocato
  • Il primo incontro di mediazione
  • L’accordo conciliativo
  • Organismi di mediazione forense e revisione delle circoscrizioni giudiziarie

Per scaricare il testo della circolare, clicca qui.

Per scaricare il testo dell’allegato esplicativo clicca qui.