In questo video l’avv. Alberto Mascia discute in merito agli obblighi dell’assemblea in tema di mediazione delle controversie condominiali.
Nello specifico, vengono in considerazione due aspetti specifici dal punto di vista operativo e applicativo.
L’assemblea di condominio è chiamata a pronunciarsi in merito alla partecipazione al procedimento di mediazione da parte del condominio e anche in merito alle modalità di tale partecipazione.
L’autorizzazione dell’assemblea segue le norme dell’art. 1126, comma 2, cod. civ., e diventa antecedente necessario per legittimare la partecipazione al predetto procedimento.
Le informazioni che l’amministratore è tenuto a fornire all’assemblea riguardano diversi profili.
Ad esempio, informazioni sull’interno procedimento di mediazione, sulle sue fasi, e su ogni altro aspetto economico, applicativo e procedimentale da valutare.
E’ possibile visionare il video intero al seguente link:
Obblighi dell’assemblea di condominio e mediazione
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Nel Video pubblicato riportiamo l’intervento dell’avv. Alberto Mascia.
L’avvocato ha parlato degli obblighi dell’amministratore in tema di mediazione nelle liti condominiali.
Diversi i punti analizzati.
Da un lato, le norme e le pronunce giurisprudenziali.
In particolare, l’art. 71-quater disp. att. cod. civ., l’art. 1136, co. 2, cod. civ., il D.lgs. 28/2010 e le infine pronunce dei giudici di merito.
Dall’altro, ci sono anche profili di carattere applicativo e operativo.
L’amministratore opera due valutazioni.
Una, in via preventiva, per valutare la richiesta di mediazione ovvero l’opportunità e necessità della stessa.
Un’altra, durante il procedimento, per valutare le azioni da compiere all’interno dello stesso.
Pertanto, l’amministratore ha un ruolo importante, anche nel rapporto con l’assemblea per mettere in atto le determinazioni concordate.
Ogni maggiore dettaglio nel video che segue:
Obblighi amministratore e liti condominiali – Avv. Alberto Mascia
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Si propone in lettura il Comunicato Stampa n. 62/17 e la Sentenza integrale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 giugno 2017 pronunciata nella causa C-75/16.
La controversia era sorta in merito alla richiesta di restituzione (ingiunzione di pagamento) da parte di un istituto bancario di una certa somma di denaro nei confronti di due signori.
Il giudice di rinvio, come riportato nella sentenza, il Tribunale Ordinario di Verona, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se 1’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/11, nella parte in cui prevede che la medesima direttiva si applichi “fatta salva la direttiva 2008/52”, vada inteso nel senso che fa salva la possibilità per i singoli Stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/11, vale a dire le ipotesi di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2013/11, le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori.
2) Se l’articolo 1 (…) della direttiva 2013/11, nella parte in cui assicura ai consumatori la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi di risoluzione alternativa delle controversie, vada interpretato nel senso che tale norma osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, in una delle controversie di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2013/11, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l’assistenza difensiva obbligatoria, ed i relativi costi, per il consumatore che partecipi alla mediazione relativa ad una delle predette controversie, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo».
Su queste tre questioni pregiudiziali, la Corte ha fornito una interpretazione che così si sintetizza:
– «la direttiva 2013/11 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario»;
– «la medesima direttiva dev’essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell’ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato».
– e che gli stessi «possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione».
Per una lettura del Comunicato stampa n. 62/17 clicca qui.
Per una lettura della sentenza integrale della Corte di Giustizia del 14 giugno 2017, clicca qui.
Si propone in calce la lettura della Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD)) e della Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell’adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori).
Testo della Risoluzione e della Posizione del Parlamento europeo.