In questo video del 27/11/2019 l’avv. Katia Mascia affronta il tema della revoca assembleare dell’amministratore di condominio.
Tale revoca può essere deliberata dall’assemblea dei condomini, in ogni tempo, nei seguenti modi.
Innanzitutto con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
In secondo luogo con le modalità previste dal regolamento di condominio.
La disposizione codicistica di immediato riferimento è il comma 11 dell’art. 1129 c.c., così come modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma della disciplina condominiale.
Di seguito il link al video da visionare.
La revoca dell’amministratore di condominio e maggioranze
Per ogni altra notizie o approfondimento, vi invitiamo a consultare la nostra apposita sezione al seguente link:
Approfondimenti – Mascia e Associati
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Udienze civili/penali, misure per contrastare #coronavirus e modalità informatiche.
La Direzione Generale Sistemi Informatici Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia ha emanato il provvedimento che attua il DL 8/03/2020, n. 11
Entrambi sono allegati in PDF.
Rinvio udienze
Con eccezione di alcune ipotesi (art. 2, co. 2, lett. g), DL) le udienze civili e penali sono rinviate a dopo il 22/03/2020.
Dal 23/03/2020 al 31/05/2020 i capi degli uffici giudiziari adottano specifiche misure organizzative.
Udienze civili e collegamenti da remoto.
L’art. 2, co. 2, lett. f), del DL prevede la possibilità di adottare, per lo svolgimento di tali udienze (che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti), Skype for business e Teams.
Ogni altra indicazione nel DL.
Udienze penali e videoconferenza o collegamenti da remoto.
L’art. 2, co. 7, D.L prevede che sino al 31/05/2020, la partecipazione a ogni udienza di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze, o in alternativa, potranno essere utilizzati Skype Business e Teams, nei casi indicati nel provvedimento della DGSIA.
Si invita a una lettura completa dei testi citati nel link che segue.
Einstein diceva:
“Il mio ufficio? La mia mente è il mio ufficio“.
La rilevanza degli avvenimenti delle ultime settimane impone a tutti noi, individui, professionisti, studi, enti, aziende, di ripensare le modalità di lavoro, improntandole a criteri di grande responsabilità e rispetto delle regole.
Lo STUDIO LEGALE MASCIA & ASSOCIATI ha comunicato ai propri clienti le modalità di lavoro che sta seguendo e che intende seguire fino a quando non si uscirà da questa situazione complessa e delicata in ITALIA.
Modalità snelle, da remoto, senza appuntamenti in studio, ma utilizzando al meglio ogni tecnologia disponibile.
Restiamo a disposizione per ogni evenienza, nel rispetto delle regole indicate nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle modalità suindicate.
Anche noi invitiamo tutti voi a restare a casa.
I Nostri contatti
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#iorestoacasa
Si propone in lettura il Comunicato Stampa n. 62/17 e la Sentenza integrale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 giugno 2017 pronunciata nella causa C-75/16.
La controversia era sorta in merito alla richiesta di restituzione (ingiunzione di pagamento) da parte di un istituto bancario di una certa somma di denaro nei confronti di due signori.
Il giudice di rinvio, come riportato nella sentenza, il Tribunale Ordinario di Verona, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se 1’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/11, nella parte in cui prevede che la medesima direttiva si applichi “fatta salva la direttiva 2008/52”, vada inteso nel senso che fa salva la possibilità per i singoli Stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/11, vale a dire le ipotesi di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2013/11, le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori.
2) Se l’articolo 1 (…) della direttiva 2013/11, nella parte in cui assicura ai consumatori la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi di risoluzione alternativa delle controversie, vada interpretato nel senso che tale norma osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, in una delle controversie di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2013/11, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l’assistenza difensiva obbligatoria, ed i relativi costi, per il consumatore che partecipi alla mediazione relativa ad una delle predette controversie, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo».
Su queste tre questioni pregiudiziali, la Corte ha fornito una interpretazione che così si sintetizza:
– «la direttiva 2013/11 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario»;
– «la medesima direttiva dev’essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell’ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato».
– e che gli stessi «possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione».
Per una lettura del Comunicato stampa n. 62/17 clicca qui.
Per una lettura della sentenza integrale della Corte di Giustizia del 14 giugno 2017, clicca qui.